Condizioni generali di contratto (CGC) di Fleetboost GmbH – Aggiornato al 12/2025

 

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano alla vendita di accumulatori tampone a batteria con infrastruttura di ricarica (Fleetbooster) da parte di Fleetboost GmbH. 

1.2 Si applicano esclusivamente le CGC. CGC divergenti, contrarie o integrative dell'acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui il venditore ne abbia espressamente approvato la validità. Tale requisito di approvazione si applica anche se l'acquirente fa riferimento alle proprie CGC nell'ambito dell'ordine e il venditore non le contesta espressamente.

1.3 Gli accordi individuali stipulati con l'acquirente in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) e le indicazioni contenute nel contratto di acquisto hanno la precedenza sulle presenti CGC. La circostanza e il contenuto di un accordo individuale devono essere documentati mediante un accordo, una lettera di conferma commerciale o una conferma dell'altra parte contraente, che devono essere in forma scritta o testuale.

1.4 Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti e le comunicazioni dell'acquirente relative al contratto (ad es. segnalazioni di difetti, fissazione di termini, recesso o riduzione) devono essere presentate in forma scritta o testuale.

1.5 I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno solo scopo chiarificatore. Anche se non viene fornito alcun chiarimento in merito, si applicano le disposizioni di legge, a meno che non siano state modificate o espressamente escluse.

 

2. Offerta e stipula del contratto

2.1 Le offerte presentate dal venditore sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui all'acquirente siano stati forniti cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi ecc.) e altre descrizioni dei prodotti o documenti (anche in formato elettronico). Il contratto si conclude esclusivamente con la firma di entrambe le parti di un contratto di acquisto uniforme.

2.2 Il venditore si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore sui documenti di cui al punto 2.1. Questi non possono essere resi accessibili a terzi né utilizzati al di fuori dello scopo concordato contrattualmente.

2.3 Salvo diversamente concordato, i prezzi indicati nell'offerta e/o nel contratto di acquisto si intendono al netto dell'IVA vigente; ciò vale anche nel caso in cui nell'offerta e/o nel contratto di acquisto sia indicata una aliquota IVA specifica.

 

3. Prezzi, costi di trasporto e condizioni di pagamento

3.1 Salvo diversamente concordato, il prezzo di acquisto comprende la messa a disposizione dell'oggetto dell'acquisto per il ritiro da parte dell'acquirente dal magazzino (Greven).

3.2 In caso di contratto di acquisto o di consegna commissionata separatamente, l'acquirente è tenuto a sostenere le spese di trasporto concordate, in mancanza di accordo quelle addebitate al venditore dal trasportatore, franco magazzino, nonché le spese di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'acquirente. Le spese di trasporto coprono la consegna fino al luogo di installazione concordato contrattualmente, ma non lo scarico con una gru adeguata, salvo diversamente concordato in modo esplicito.

3.3 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sul conto indicato in calce al contratto di acquisto. Non è consentita la detrazione di sconti.

3.4 L'acquirente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia incontestato. In caso di difetti dell'oggetto acquistato, i diritti dell'acquirente rimangono invariati dalla disposizione di cui sopra.

3.5 Se dopo la conclusione del contratto è prevedibile (ad esempio mediante richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il diritto al pagamento del prezzo di acquisto sia compromesso dall'incapacità dell'acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, il venditore ha il diritto, in conformità con le disposizioni di legge, di rifiutare la prestazione e, se del caso, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB).

 

4. Termine di consegna e ritardo nella consegna

4.1 Le date e i termini di consegna, anche se indicati nel contratto di vendita o in altri documenti contrattuali come "tempi di consegna previsti", rappresentano valori indicativi non vincolanti, a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto come date fisse vincolanti.
4.2 Se il venditore non è in grado di rispettare una data di consegna non vincolante per motivi che esulano dal suo controllo, ne informerà l'acquirente e comunicherà una data di consegna non vincolante aggiornata.L'indisponibilità dell'oggetto dell'acquisto si verifica in particolare quando il venditore non è in grado di procurarsi l'oggetto dell'acquisto o di procurarselo in tempo per motivi che esulano dal suo controllo, ad esempio a causa di interruzioni della catena di fornitura, problemi di trasporto o logistica (in particolare trasporto marittimo o terrestre), problemi di sdoganamento o di porto, carenza di materie prime o componenti, misure ufficiali, restrizioni all'esportazione o all'importazione, sanzioni, eventi geopolitici, cause di forza maggiore o circostanze simili.
4.3 L'acquirente può recedere dal contratto o richiedere un risarcimento danni per ritardo nella consegna solo in caso di una data di consegna espressamente concordata come vincolante e dopo aver fissato senza successo un termine adeguato.In caso di date di consegna o termini di consegna non vincolanti, sono escluse rivendicazioni per ritardo nella consegna.
4.4 Se un'inadempienza ai sensi del punto 4.2 comporta un'indisponibilità permanente o economicamente inaccettabile, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso, i pagamenti già effettuati saranno rimborsati immediatamente. In caso di oggetti acquistati realizzati su misura per il cliente o configurati in base al progetto, è escluso il recesso dell'acquirente non appena il venditore ha iniziato la produzione, la configurazione o l'approvvigionamento.

 

5. Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, ritardo nell'accettazione

5.1 Salvo diversamente specificato nel contratto di vendita, la consegna avviene franco magazzino Greven. Il magazzino è anche il luogo di adempimento della consegna e il luogo di un'eventuale esecuzione successiva. Nel caso in cui l'acquirente desideri che l'oggetto dell'acquisto venga spedito in un altro luogo di destinazione, l'acquirente deve assicurarsi che al momento della consegna sia disponibile una gru adeguata per lo scarico e che sussistano le condizioni necessarie per lo scarico con gru, ad esempio la portata del terreno o lo spazio. 

5.2 Con la consegna dell'oggetto acquistato all'acquirente, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale passa all'acquirente. In caso di consegna concordata, il rischio di perdita accidentale dell'oggetto acquistato, di deterioramento accidentale dell'oggetto acquistato e il rischio di ritardo si trasferiscono già al momento della consegna dell'oggetto acquistato allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all'ente incaricato dell'esecuzione della consegna. La consegna si considera avvenuta anche se l'acquirente è in mora di accettazione. I danni o i ritardi durante il trasporto dopo il trasferimento del rischio non costituiscono un difetto materiale.

5.3 Nel caso in cui l'acquirente sia in mora di accettazione o la consegna sia ritardata per altri motivi imputabili all'acquirente, il venditore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Il venditore può richiedere il risarcimento dei danni effettivamente subiti, comprovabili, oppure un risarcimento forfettario. Il risarcimento forfettario per il danno ammonta allo 0,5% del prezzo netto dell'oggetto dell'acquisto (valore della fornitura) per ogni mese di ritardo nell'accettazione, ma complessivamente non può superare il 5% del valore della fornitura. L'acquirente ha il diritto di dimostrare che il venditore non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore al forfait sopra indicato. 

 

6. Riserva di proprietà 

6.1 L'oggetto dell'acquisto rimane di proprietà del venditore fino al saldo dei crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di acquisto e dal rapporto commerciale in corso (di seguito: "crediti garantiti"). 

6.2 Su richiesta dell'acquirente, il venditore è tenuto a rinunciare alla riserva di proprietà se l'acquirente ha soddisfatto senza riserve tutti i crediti relativi all'oggetto dell'acquisto e se esiste una garanzia adeguata per i restanti crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso.

6.3 Prima che sia stato effettuato il pagamento completo dei crediti garantiti, l'oggetto dell'acquisto soggetto a riserva di proprietà non può essere dato in pegno a terzi né ceduto a titolo di garanzia. L'acquirente è tenuto a informare immediatamente il venditore per iscritto o in forma testuale qualora sia stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o qualora terzi abbiano accesso (ad es. pignoramenti) alle merci di proprietà del venditore. Se il venditore, al fine di tutelare i propri diritti di proprietà, avvia un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco) e il terzo convenuto non è in grado di rimborsare al venditore le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di tale azione, l'acquirente è responsabile della perdita subita dal venditore.

 

7. Obbligo di verifica e reclamo per difetti

7.1 Dopo la consegna al luogo di destinazione, l'acquirente deve consentire l'esecuzione di un controllo funzionale indipendente dall'allacciamento alla rete da parte di un'azienda di collaudo, ad esempio TÜV Rheinland. L'azienda di collaudo viene incaricata dal venditore. I costi del controllo sono a carico del venditore.

7.2 L'acquirente deve provvedere a proprie spese al collegamento alla rete elettrica esistente tramite un'azienda specializzata in impianti elettrici.

7.3 L'acquirente è tenuto a segnalare immediatamente al venditore eventuali difetti riscontrati al momento del collegamento alla rete. Se l'acquirente omette di segnalare il difetto, l'oggetto dell'acquisto si considera accettato come privo di difetti, a meno che non si tratti di un difetto non riconoscibile al momento dell'ispezione. 

7.4 Se il venditore ha nascosto il difetto in modo fraudolento, non può invocare la finzione di cui al punto 7.3, seconda frase. 

7.5 Su richiesta del venditore, l'oggetto dell'acquisto contestato deve essere rispedito al venditore senza spese di trasporto. In caso di reclamo giustificato, il venditore rimborsa i costi della spedizione più economica; ciò non vale qualora i costi aumentino perché l'oggetto dell'acquisto si trova in un luogo diverso da quello di destinazione d'uso.

 

8. Diritti in caso di difetti dell'oggetto acquistato 

8.1 Per i diritti dell'acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese consegne errate o incomplete, montaggio/installazione non corretti o istruzioni difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo diversamente specificato di seguito. Restano impregiudicati i diritti dell'acquirente nei confronti del produttore derivanti da garanzie fornite separatamente da quest'ultimo.

8.2 Gli accordi stipulati dal venditore con l'acquirente in merito alla qualità e all'uso previsto dell'oggetto dell'acquisto (compresi accessori e istruzioni) costituiscono la base della responsabilità per difetti. Un accordo sulla qualità comprende tutte le descrizioni del prodotto e le informazioni del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che erano di dominio pubblico al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui non sia stata concordata alcuna qualità, si valuterà se sussista o meno un difetto in base alla disposizione di legge di cui al § 434 comma 3 del BGB (o di un'eventuale disposizione successiva).

8.3 Il venditore non risponde dei difetti di cui l'acquirente è a conoscenza al momento della stipula del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza, ai sensi del § 442 del BGB (Codice civile tedesco), a meno che il venditore non abbia nascosto il difetto in modo doloso o abbia assunto una garanzia per la qualità della merce in questione.

8.4 L'acquirente può far valere i propri diritti di garanzia solo se ha adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e notifica (§§ 377, 381 HGB). Qualora nella consegna, durante l'ispezione o in un momento successivo si riscontri un difetto, è necessario darne immediata comunicazione scritta al venditore. 

8.5 Nel caso in cui l'acquirente non adempia o non rispetti il proprio obbligo di ispezione e/o segnalazione dei difetti, è esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per i difetti non segnalati, segnalati in modo non tempestivo o non corretto, in conformità con le disposizioni di legge. Ciò vale anche per quanto riguarda i costi di smontaggio e montaggio, con la conseguenza che il venditore non è tenuto al loro rimborso se (a) il difetto è emerso solo dopo l'installazione dell'oggetto acquistato e (b) l'acquirente ha omesso o non ha adempiuto al proprio obbligo di ispezionare e/o segnalare i difetti in modo corretto e (c) il comportamento conforme ai propri obblighi avrebbe consentito di evitare tali costi di smontaggio e montaggio.

8.6 Qualora l'oggetto della vendita consegnato risultasse difettoso, il venditore ha il diritto di scegliere se provvedere alla riparazione del difetto (riparazione) o alla consegna di un oggetto privo di difetti (nuova consegna). Qualora il tipo di adempimento scelto risultasse inaccettabile per l'acquirente nel singolo caso, questi può rifiutarlo. In tal caso, il venditore si riserva il diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge di cui al § 439 comma 4 del BGB (Codice civile tedesco).

8.7 Il venditore ha il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'acquirente. L'acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionale al difetto fino al completamento dell'adempimento successivo.

8.8 L'acquirente deve concedere il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo. In particolare, l'acquirente deve consegnare la merce per la quale ha segnalato un difetto, a discrezione del venditore, a fini di verifica o consentirgli di esaminarla sul luogo di installazione. Nel caso in cui il venditore effettui una consegna successiva di un bene privo di difetti, l'acquirente è tenuto a restituire il bene difettoso secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, l'acquirente non ha diritto alla restituzione.

8.9 Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo saranno rimborsate dal venditore in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGC nel caso in cui sia presente un difetto. Il venditore può tuttavia richiedere il rimborso delle spese sostenute dall'acquirente a seguito di una richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto nel caso in cui l'acquirente fosse a conoscenza o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non era presente alcun difetto.

8.10 L'acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiedere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine, qualora si tratti di un caso urgente (ad es. in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati). In caso di intervento autonomo, l'acquirente è tenuto a informare immediatamente il venditore, se possibile in anticipo. Nel caso in cui il venditore fosse autorizzato a rifiutare l'adempimento successivo secondo le disposizioni di legge, l'acquirente non ha il diritto di provvedere autonomamente.

8.11 L'acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto in conformità con le disposizioni di legge se un termine fissato dall'acquirente per l'adempimento successivo è scaduto senza esito o è superfluo in base alle disposizioni di legge. Tuttavia, in caso di difetto non significativo, l'acquirente non ha diritto di recesso.

 

9. Prescrizione 

9.1 Il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali o giuridici è, in deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), di un anno dalla consegna. Nel caso in cui sia stata concordata contrattualmente un'accettazione, la prescrizione decorre solo dal momento dell'accettazione.

9.2 Se l'oggetto dell'acquisto è, in senso giuridico, un edificio o un bene che è stato utilizzato per un edificio in conformità con il suo uso abituale e che ne ha causato la difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna, ai sensi della normativa vigente (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Restano invariate anche altre disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione (ad es. § 438 comma 1 n. 1, comma 3 BGB; §§ 437, 445b BGB).

9.3 I termini di prescrizione di cui sopra relativi al diritto di acquisto si applicano anche alle rivendicazioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, come trattato al punto 10, basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione della prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 BGB) non comporti in singoli casi una prescrizione più breve. I diritti al risarcimento dei danni ai sensi del punto 10.2, frase 1 e del punto 10.2, frase 2 a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

 

10. Altre responsabilità 

10.1 Salvo diversamente specificato nelle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, il venditore è responsabile in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità con le disposizioni di legge.

10.2 Nell'ambito della responsabilità per colpa, il venditore è responsabile, indipendentemente dal fondamento giuridico, del risarcimento dei danni in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, il venditore è responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione irrilevante degli obblighi), solo:

a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l'acquirente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento). In questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

10.3 Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 10.2 si applicano anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni degli obblighi da parte di persone di cui il venditore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge. Le limitazioni di responsabilità non si applicano qualora un difetto sia stato dolosamente taciuto e sia stata assunta una garanzia per la qualità dell'oggetto acquistato. Ciò vale anche per i diritti dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

10.4 L'acquirente può recedere dal contratto o risolverlo a causa di una violazione degli obblighi che non deriva da un difetto solo nel caso in cui il venditore sia responsabile della violazione degli obblighi.

10.5 Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per danni indiretti, danni consequenziali, mancato guadagno, perdite di produzione o di esercizio, nonché penali contrattuali di terzi.

 

11. Scelta del diritto applicabile e foro competente 

11.1 Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra il venditore e l'acquirente sono regolati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

11.2 Il foro competente per l'acquirente e il venditore è la sede del venditore. Il venditore ha tuttavia il diritto di citare in giudizio l'acquirente presso la sua sede o nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna. Restano invariate e hanno la precedenza eventuali disposizioni di legge imperative divergenti.

 

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